Emendamento 40-20 edizione (2021) del Codice IMDG che potrà essere utilizzato su base facoltativa dal 1° gennaio 2021 fino a diventare obbligatorio il 1° giugno 2022.
Nota: durante questo periodo transitorio prolungato l'emendamento 39-18 (2018) può continuare a essere utilizzato.
Le modifiche dell'Emendamento 40-20 sono armonizzate con l'aggiornamento del Regolamento Modello, 21a edizione. Di seguito un breve riepilogo delle modifiche relative alle batterie:
Classe 9
- 2.9.2.2– sotto Batterie al litio, la voce per UN 3536 ha batterie agli ioni di litio o batterie al litio metallico inserite alla fine; sotto "Altre materie o articoli che presentano un pericolo durante il trasporto...", è aggiunto il PSN alternativo per UN 3363, MERCI PERICOLOSE NEGLI ARTICOLI; sono state inoltre rimosse le precedenti note relative all'applicabilità del Codice alla sostanza e agli articoli in oggetto.
3.3- Disposizioni particolari
- SP390-– requisiti applicabili quando un pacco contiene una combinazione di batterie al litio contenute nell'apparecchiatura e batterie al litio imballate con l'apparecchiatura.
Parte 4: Disposizioni per l'imballaggio e il serbatoio
- P622,applicandosi ai rifiuti dell'ONU 3549 trasportati per lo smaltimento.
- P801,applicabile alle batterie delle Nazioni Unite 2794, 2795 e 3028 è stato sostituito.
Parte 5: Procedure di spedizione
- 5.2.1.10.2,– le specifiche dimensionali per il marchio della batteria al litio sono state modificate e leggermente ridotte e ora possono avere una forma quadrata. (100*100mm/100*70mm)
- In 5.3.2.1.1,SCO-III non imballato è ora incluso nei requisiti per l'esposizione di un numero ONU sulla spedizione.
Per quanto riguarda la documentazione, sono state modificate le informazioni che integrano il PSN nella sezione descrizione delle merci pericolose, 5.4.1.4.3. In primo luogo, il sottoparagrafo .6 è ora aggiornato in modo specifico
si fa riferimento anche ai pericoli sussidiari e viene eliminata l'esenzione per i perossidi organici.
C'è un nuovo sottoparagrafo .7 che richiede che quando celle o batterie al litio vengono offerte per il trasporto ai sensi della disposizione speciale 376 o della disposizione speciale 377, "DANNI DANNEGGIATE/DIFETTOSE", "BATTERIE AL LITIO PER SMALTIMENTO" o "BATTERIE AL LITIO PER IL RICICLAGGIO" devono essere indicato sul documento di trasporto di merci pericolose.
- 5.5.4,Esiste un nuovo punto 5.5.4 relativo all'applicabilità delle disposizioni del Codice IMDG per le merci pericolose contenute in apparecchiature o destinate all'uso durante il trasporto, ad esempio batterie al litio, cartucce di celle a combustibile contenute in apparecchiature quali registratori di dati e dispositivi di localizzazione del carico, attaccati o inseriti in pacchi ecc.
Meno cambiamenti nei titoli rispetto al normale Emendamenti derivanti dalle restrizioni imposte alle riunioni dell'IMO a causa della pandemia di coronavirus, che incidono sulla normale agenda di lavoro. E ancora la versione finale completa
non pubblicato, tuttavia ti terremo informato più dettagliatamente quando riceveremo la versione finale.
Orario di pubblicazione: 31 dicembre 2020