Lo stato di avanzamento degli atti delegati relativi alla nuova legge UE sulle batterie è il seguente
S/N | Iiniziativo | Pianifica per | Riepilogo | 行为Tipo di atto |
1 | Batterie per veicoli elettrici – classi di etichettatura dell'impronta di carbonio (atto delegato) | 2026.Q1 | Il regolamento sulle batterie prevede requisiti relativi all’impronta di carbonio durante il ciclo di vita per diverse categorie di batterie, i cui dettagli devono essere stabiliti nella legislazione di attuazione. Per implementare i requisiti relativi all’impronta di carbonio per le batterie dei veicoli elettrici, questo atto specifica le classi di etichettatura dell’impronta di carbonio per queste batterie. | Regolamento delegato |
2 | Pile usate – formato che deve essere utilizzato dalle autorità nazionali che riferiscono sulla raccolta e sul trattamento | 2025.Q3 | La legislazione dell’UE sulle batterie impone alle autorità dei paesi dell’UE di segnalare alla Commissione la quantità di batterie fornite e raccolte sul loro territorio, per categoria e composizione chimica. Devono inoltre riferire sui tassi di efficienza del riciclaggio e recupero dei materiali e fornire un rapporto di controllo della qualità. Questa iniziativa stabilirà i formati da utilizzare, per garantire condizioni uniformi per la rendicontazione. | Regolamento attuativo |
3 | Batterie industriali – metodologia relativa all'impronta di carbonio (atto delegato) | 2025.Q4 | Il regolamento sulle batterie prevede requisiti relativi all’impronta di carbonio durante il ciclo di vita per diverse categorie di batterie, i cui dettagli devono essere stabiliti nella legislazione di attuazione. Questo atto stabilisce la metodologia per il calcolo e la verifica dell'impronta di carbonio del ciclo di vita per le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh, ad eccezione di quelle con accumulo esterno. | Regolamento delegato |
4 | Batterie sostenibili: riconoscimento dei sistemi di due diligence sulle batterie (obblighi di informazione)Nota: la due diligence sulla batteria si applica alle aziende con un fatturato netto superiore a 40 milioni di euro nell'anno finanziario. | 2025.Q3 | Il regolamento sulle batterie impone alle aziende di svolgere la dovuta diligenza per affrontare i rischi sociali e ambientali posti da quattro minerali chiave (cobalto, grafite naturale, litio e nichel) nelle batterie che immettono sul mercato dell’UE.
| Regolamento attuativo |
5 | Batterie sostenibili: valutazione/riconoscimento degli schemi di due diligence sulle batterie (criteri e metodologia) | 2025.Q3 | Il regolamento sulle batterie impone alle aziende di svolgere la dovuta diligenza per affrontare i rischi sociali e ambientali posti da quattro minerali chiave (cobalto, grafite naturale, litio e nichel) nelle batterie che immettono sul mercato dell’UE.A tal fine, sono fondamentali programmi di due diligence riconosciuti. Questo atto stabilisce i criteri e la metodologia che la Commissione utilizzerà per valutare e riconoscere i programmi di due diligence sulle batterie. | Regolamento delegato |
6 | Trattamento dei rifiuti – Modifica all’elenco europeo dei rifiuti per affrontare i rifiuti di batterie e i rifiuti derivanti dal loro trattamento | 2024.Q4 | Per aiutare a gestire i rifiuti, l’Elenco europeo dei rifiuti fornisce una terminologia comune per classificare i rifiuti in tutta l’UE, compresi i rifiuti pericolosi.La Commissione intende rivedere questo elenco per tenere conto dei nuovi prodotti chimici delle batterie e dei processi di produzione e riciclaggio in rapida evoluzione. L'obiettivo è migliorare l'identificazione, il monitoraggio e la tracciabilità dei diversi flussi di rifiuti e chiarire il loro status di rifiuti pericolosi/non pericolosi. | Decisione delegata |
7 | Metodologia di calcolo e verifica delle tariffe per l'efficienza del riciclaggio e il recupero dei materiali delle batterie usate | 2024.Q4 | Il Regolamento sulle batterie impone alla CE di stabilire un metodo per calcolare e verificare l’efficienza dei processi di riciclaggio delle batterie e di recupero dei materiali. L’obiettivo è sostenere l’economia circolare nel settore delle batterie e garantire un’elevata qualità del recupero dei materiali, in particolare delle materie prime critiche e strategiche. La metodologia di calcolo e verifica è importante per garantire condizioni di parità tra i riciclatori e fornire certezza giuridica sui requisiti all’interno dell’UE. | Regolamento delegato |
8 | Batterie per veicoli elettrici – metodologia dell’impronta di carbonio | Periodo di feedback 30 aprile – 28 maggio 2024 | Il regolamento sulle batterie prevede requisiti relativi all’impronta di carbonio durante il ciclo di vita per diverse categorie di batterie, i cui dettagli devono essere stabiliti nella legislazione di attuazione. Come primo passo nell’attuazione dei requisiti relativi all’impronta di carbonio per le batterie dei veicoli elettrici, questo atto stabilisce la metodologia per calcolare e verificare l’impronta di carbonio del loro ciclo di vita. | Regolamento delegato |
9 | Batterie – formato della dichiarazione sull'impronta di carbonio | Il regolamento sulle batterie prevede requisiti sull’impronta di carbonio durante il ciclo di vita per diverse categorie di batterie, i cui dettagli devono essere stabiliti nella legislazione di attuazione. Questo atto specifica il formato che le aziende devono utilizzare quando dichiarano l’impronta di carbonio delle loro batterie. | Regolamento attuativo |
Tra questi, è necessario concentrarsi sul metodo dell’impronta di carbonio delle batterie dei veicoli elettrici, sul formato di dichiarazione dell’impronta di carbonio, sulla classificazione dell’etichetta dell’impronta di carbonio dei veicoli elettrici e sul metodo dell’impronta di carbonio delle batterie industriali.
Orario di pubblicazione: 23 settembre 2024